Torna il valore delle strutture

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A seguire la parte “applicativa” del Decreto per la sovvenzione degli ippodromi che è stato inviato a Ucb per iniziare l’iter di approvazione. La novità sostanziale è il ritorno alla valorizzazione degli impianti, con in più una parte riferita agli investimenti nel miglioramento delle strutture.
Articolo 1: Oggetto e finalità

  • Il rapporto tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le società di corse riconosciute è disciplinato, ai sensi dell’articolo 10 e dell’articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la sottoscrizione di un accordo sostitutivo secondo le disposizioni del presente decreto.
  • Il valore della Sovvenzione da assegnare a ciascuna società, relativamente all’ippodromo o agli ippodromi da essa gestiti, è determinata con l’applicazione della metodologia contenuta nell’allegato A. I dati assunti a base della metodologia sono costituiti dalla media dei valori riferiti al triennio precedente, eccezion fatta per la fascia di qualità delle riprese televisive, relativa all’ultima annualità.
  • Oggetto dell’accordo sostitutivo, conforme all’allegato B che costituisce parte integrante del presente provvedimento, è la definizione dei rapporti contrattuali per la gestione e il miglioramento degli impianti degli ippodromi, per i servizi relativi alla organizzazione delle corse e per l’attività di ripresa delle immagini televisive inerenti alle medesime corse.
  • Le società di corse riconosciute sono quelle indicate nel Decreto dipartimentale 24 aprile 2020, n. 21818 recante il riconoscimento delle società di corse per l’anno 2020, ammesso alla registrazione con visto della Corte dei Conti n. 538 del 29 maggio 2020, e sue successive modifiche e integrazioni.
  • In caso di riconoscimento di società di corse non contenute nell’elenco di cui al comma precedente, le stesse stipulano l’accordo sostitutivo di cui al presente articolo dall’anno successivo alla data di riconoscimento.
    Articolo 2: Risorse finanziarie
  • Alla copertura degli oneri connessi alla stipula degli accordi sostitutivi di cui all’articolo 1 si provvede con le disponibilità assegnate in sede di formazione di bilancio sul capitolo n. 2297 pg 2.
  • Sovvenzioni alle società di corse per le attività di organizzazione delle corse ippiche e per i servizi televisivi delle immagini delle corse.
  • La stipula degli accordi sostitutivi per l’esercizio finanziario 2020 tiene conto delle somme già erogate alla società di corse ai sensi dell’articolo 2 del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 6 maggio 2020, n. 4701 con il quale, nelle more dell’adozione del presente decreto volto a determinare le sovvenzioni spettanti alle società di corse, ha disposto l’erogazione, a titolo di anticipazione, di un importo pari al 40% della media delle sovvenzioni percepite nel periodo 2017/2019.
    Articolo 3 Tipologia e determinazione delle sovvenzioni
  • Le risorse finanziarie, così come specificate all’articolo 1, comma 1, lettere a, b, c e d del D.M. 06 maggio 2020 n. 4701, sono attribuite alle Società di corse riconosciute, subordinatamente allo svolgimento delle attività di organizzazione delle corse secondo il calendario delle corse elaborato dal Ministero e per la prestazione dei servizi di allenamento, per la gestione e il miglioramento degli impianti e per la prestazione del servizio di riprese televisive delle immagini delle corse, secondo la seguente ripartizione:
    a. “impianti e miglioramento impianti”: importo commisurato al 75% delle risorse complessive, con una percentuale di tolleranza pari al +/-2%, Iva compresa;
    b. “organizzazione corse”: importo commisurato al 13% delle risorse complessive, con una percentuale di tolleranza pari al +/-2%, Iva compresa;
    c. “riprese televisive”: importo commisurato al 12% delle risorse
    complessive, con una percentuale di tolleranza pari al +/-2%, Iva compresa.
  • La ripartizione delle risorse disponibili per ciascun esercizio finanziario è ripartito tra le principali discipline con l’adozione delle seguenti percentuali:
    a. disciplina del trotto: importo commisurato al 60% delle risorse complessive, con una percentuale di tolleranza pari al +/-5%, Iva compresa;
    b. disciplina del galoppo (piano ed ostacoli): importo commisurato al 40% delle risorse complessive, con una percentuale di tolleranza pari al +/-5%, Iva compresa;
  • La destinazione di eventuali sopravvenienze attive della Sovvenzione “riprese televisive” è la valorizzazione di eventuali passaggi di fasce di qualità, di cui alla Determina Unire 106/2006, formalmente richiesti e documentati.
  • Eventuali sopravvenienze attive o esuberi provenienti a qualsiasi titolo sono destinati ad elevare la quota della sovvenzione “organizzazione corse”.
  • L’Amministrazione si riserva di apportare variazioni compensative nella ripartizione dello stanziamento di cui al comma 1 in ragione delle risorse necessarie alla integrale copertura della sovvenzione “impianti e miglioramento impianti” e della sovvenzione “riprese televisive”.
  • Il competente Ufficio preposto al pagamento delle sovvenzioni
    propone, entro il 31 dicembre di ciascun anno, alla Direzione generale competente la determinazione delle sovvenzioni spettante a ciascuna società di corse per l’anno successivo.
    Articolo 4 Domanda di erogazione e modalità di liquidazione della sovvenzione
  • L’erogazione della sovvenzione avviene previa presentazione di fatture elettroniche, emesse nelle forme di legge, con la liquidazione di:
    a. una anticipazione non superiore al 40% al 31 marzo di ciascun anno;
    b. un saldo al 31 ottobre di ciascun anno, per tutte le società che a questa data hanno concluso l’attività di organizzazione delle corse;
    c. una seconda anticipazione al 31 ottobre, per tutte le società che a questa data non hanno concluso l’attività di organizzazione delle corse, fino ad un massimo di dieci/dodicesimi della sovvenzione assegnata, al
    netto dell’anticipazione liquidata al 31 marzo;
    d. un saldo al 31 marzo, previa presentazione di fattura emessa dopo la chiusura dell’esercizio di riferimento e non prima del 20 gennaio dell’esercizio successivo, alle società di corse che terminano l’attività nel mese di dicembre.
  • La società inoltra istanza di erogazione della sovvenzione spettante previa presentazione:
    a. della fidejussione nelle modalit à di cui al successivo comma 3;
    b. documento informativo recante l’illustrazione della attività di organizzazione delle corse svolte dal 1 gennaio dell’esercizio di riferimento fino alla data di inoltro dell’istanza; programmazione di attività socio-istituzionali in coerenza con le finalità di cui all’articolo
    12 del d.P.R. 8 aprile 1998, n. 169 e, in particolare, con quelle specificate al comma 2, lettere attività di spesa programmata per la realizzazione per il miglioramento degli impianti (interventi di ammodernamento, di manutenzione straordinaria e/o di adeguamento delle strutture dell’ippodromo).
  • La fidejussione presentata dalle società di corse deve avere i seguenti requisiti minimi, oltre quelli indicati nell’Allegato C):
    a. essere irrevocabile;
    b. pari al 10% del totale della Sovvenzione assegnata, IVA
    compresa;
    c. avere una scadenza non precedente al 30 giugno dell’esercizio
    successivo a quello di riferimento;
    d. poter essere svincolata esclusivamente dal Ministero.
  • L’erogazione del saldo della Sovvenzione avviene previa presentazione di una istanza di saldo accompagnata da una relazione tecnico economica illustrante le attività di spesa sostenute relativamente a tutte
    le attività svolte ivi comprese quelle sostenute per il miglioramento degli impianti.
  • In adempimento della previsione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) del D.M. 06 maggio 2020 n. 4701, a partire dall’annualità 2021, ciascuna
    società dovrà programmare e realizzare, nell’esercizio di riferimento
    (1 gennaio/31 dicembre), interventi, con investimenti materiali ed immateriali, volti al miglioramento degli impianti dell’ippodromo ovvero all’ammodernamento e all’adeguamento delle strutture dell’ippodromo per un importo non inferiore al 4% del valore della sovvenzione globale assegnata, IVA compresa.
  • Le spese sostenute per gli investimenti di cui al comma precedente sono ammissibili dal 1 gennaio e fino alla data antecedente la richiesta del saldo relativo all’esercizio di riferimento. Non sono ammesse spese relative a beni acquistati con il sistema della locazione finanziaria.
  • Per le società di corse di recente riconoscimento che, per l’esercizio di riferimento, non hanno importi liquidati da prendere a riferimento ai sensi dei precedenti commi, oppure per quelle società che hanno un livello di attività nullo o palesemente ridotto, le anticipazioni possono essere liquidate previa presentazione di idonea fideiussione pari al 50% del valore dell’importo che l’amministrazione provvederà a comunicare, tenendo conto del numero delle corse programmate.
    Articolo 5 Verifiche e controlli
  • Durante il periodo di vigenza dell’accordo sostitutivo, e fino alla conclusione dell’iter amministrativo di liquidazione delle sovvenzioni, il Ministero esercita i poteri di vigilanza, di controllo e di ispezione sulle Società di corse, con specifico riferimento all’esecuzione delle attività oggetto di sovvenzione.
  • Il Ministero, prima dell’erogazione del saldo oppure prima del termine di svincolo della polizza fideiussoria, effettua controlli a campione su un numero di società non inferiori al 15% del totale, previo emanazione di un decreto direttoriale regolamentante le modalità esecutive.
  • Le attività di controllo sono finalizzate alla verifica della corretta destinazione delle risorse pubbliche erogate in favore della Società.
  • La selezione del campione delle società sarà effettuato mediante sorteggio in seduta pubblica.
  • Le attività di verifica e di controllo della qualità delle immagini
    televisive delle corse saranno svolte dalla Commissione istituita con D.D. 18 luglio 2019, n. 52060 e ss.mm.ii.
  • È fatto obbligo alla Società trasmettere al competente Ufficio PQAI VIII entro il termine del 30 settembre di ciascun anno, copia del bilancio societario approvato relativo all’ultimo esercizio.
    Articolo 6 Disposizioni finali e transitorie
  • Il dirigente dell’Ufficio PQAI VIII, o altri specificamente incaricati dal Direttore generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica, è delegato a sottoscrivere gli accordi sostitutivi con le società di corse in nome e per conto del Ministero.
  • Per l’esercizio finanziario 2020 e per l’esercizio finanziario 2021, in ragione del fenomeno epidemiologico Covid- 19, avendo impattato questo sul regolare svolgimento delle corse durante l’anno 2020 e quindi anche sui valori dei parametri a base del modello di computo, la sovvenzione globale assegnata ad ogni società di corse è computata con i dati del triennio 2017/2019.
  • Il valore della sovvenzione assegnata per l’anno 2020 è reso nei prospetti di cui all’allegato D). La liquidazione della sovvenzione anno 2020 avviene con le modalità e tempistiche di cui all’articolo 4, comma 1, al netto dell’anticipazione erogata in corso d’anno, previa acquisizione della integrazione della fideiussione.
  • In ragione dei tempi di emanazione del presente decreto e
    delle condizioni emergenziali conseguenti al fenomeno epidemiologico
    COVID-19, per l’anno 2020 la previsione di cui all’articolo 4, comma 5 potrà essere soddisfatta dalle società di corse con interventi di spesa non inferiore all’1% del valore della sovvenzione globale assegnata, IVA compresa. Il controllo dei giustificativi, stante la vigenza della fideiussione fino al 30 giugno 2021, non inferiore in ogni caso al 10% del valore della sovvenzione, sarà effettuata dal competente ufficio PQAI VIII entro il 30 marzo 2021.
    Il presente atto, pubblicato sul sito internet del Ministero, è trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione.

    Il Direttore Generale Oreste Gerini