Il Direttore Generale Remo Chiodi sui servizi delle società di corse

Remo Chiodi
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Oggetto: servizi di impagliatura dei box, di accoglienza, di utilizzo dei lavaggi ed altri servizi erogati dalle società di corse in giornata di corse per i cavalli non stanziali in ippodromo – sovvenzioni società di corsa ex art. 12, comma 2 DPR. 169/1998 – chiarimenti e indirizzi interpretativi.

Nell’ultimo periodo sono state presentate istanze da parte di talune categorie di operatori ippici (proprietari – guidatori – allenatori) i quali rifiutano la richiesta – presentata dalla maggior parte delle società di corse che gestiscono gli ippodromi – di versare, in occasione dello svolgimento dei convegni di corse, un contributo per l’utilizzo dei servizi di impagliatura dei box, di accoglienza, di uso dei lavaggi ed altri servizi erogati dalle predette società in giornata di corse per i cavalli non stanziali in ippodromo.

Gli operatori in parola adducono al riguardo che il contributo richiestogli afferisca al pagamento di prestazioni già ricomprese nelle sovvenzioni che le società de quibus percepiscono per la gestione ed il miglioramento degli impianti, per i servizi relativi alla organizzazione delle corse e remunerazione per l’utilizzo delle immagini delle corse ai fini della raccolta esterna delle scommesse ex art. 12, comma 2, lett. d) DPR. 169/1998.

In via del tutto preliminare si rammenta che le sovvenzioni per i servizi resi dalle società di corse ex art. 12, comma 2, lett. d) DPR 169/1998 venivano corrisposte, in un primo momento, dall’UNIRE e, successivamente, dall’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) succedutagli con Legge 15 luglio 2011 n. 111. Come noto, con legge 7 agosto 2012, n. 135 di conversione del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, le funzioni dell’ASSI sono state trasferite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali-MIPAAF, oggi Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste- MASAF.

In considerazione di quanto sopra, con la presente nota, si intendono fornire chiarimenti in merito ai rapporti intercorrenti tra Ministero e società di corse e tra queste ultime e gli operatori ippici, anche con specifico riferimento ai servizi di impagliatura dei box di accoglienza, di utilizzo dei lavaggi ed altri servizi erogati dalle suddette società nel corso delle giornate di corse per i cavalli non stanziali in ippodromo.

Anzitutto, essendo il Ministero succeduto all’ASSI e, per l’effetto, all’UNIRE, allo stesso competono l’organizzazione delle corse dei cavalli, la valutazione delle strutture degli ippodromi e degli impianti di allevamento, di allenamento e di addestramento e – nei limiti e per le finalità di cui all’art. 12 comma 2, lett. d) DPR 169/1998 – il finanziamento degli ippodromi per la gestione dei servizi resi (cfr. art. 2, comma 1 D.lgs. 29 ottobre 1999 , n. 449).

Per quanto interessa in questa sede, l’organizzazione delle corse viene assolta dal Ministero mediante gli ippodromi gestiti dalle società dallo stesso autorizzate e alle quali, per tali servizi, viene riconosciuta una sovvenzione. In particolare, le risorse finanziarie invocate dagli operatori ippici per esimersi dal pagamento del contributo, vengono assegnate dal Ministero alle società per l’espletamento dei servizi di cui all’art. 1, comma 441 Legge 29 dicembre 2022 n. 197 sulla base di appositi criteri che, in attuazione dell’art. 1, comma 442 della legge 197/2022, vengono definiti con decreto del MASAF (vedasi: decreto del Sottosegretario di Stato del 9 marzo 2023 n. 148803 per quanto concerne l’anno 2023 e decreto del 17 gennaio 2024 n. 21565 per quanto attiene all’anno 2024).

L’assegnazione di dette risorse, naturalmente, non instaura un rapporto trilaterale tra le società di corse, il Ministero e gli operatori ippici quanto, piuttosto, un rapporto di tipo bilaterale tra Ministero e società di corse, da un lato, e società di corse e operatori ippici, dall’altro. Resta inteso che tale ultimo rapporto è unilateralmente condizionato, come si dirà, dalle obbligazioni assunte dalle società di corsa ex lege e all’atto di erogazione delle sovvenzioni riconosciutegli dal Ministero nell’ambito di un rapporto puramente di natura autorizzatoria e afferente all’erogazione di un servizio di rilievo pubblicistico.

Tale ultimo principio, d’altro canto, è stato chiarito a più riprese dal Consiglio di Stato che ha precisato come il rapporto intercorrente tra Ministero e società di corsa costituisca un accordo sostitutivo di cui all’art. 11 della legge n. 241 del 1990 e che le correlate erogazioni economiche debbano qualificarsi quali “sovvenzioni”, essendo annesse a un rapporto autorizzatorio nel contesto del quale il Ministero si impegna a corrispondere alle predette società risorse finanziarie tese a coprire, in tutto o in parte, i costi da sostenere per l’esecuzione dell’attività autorizzata in considerazione del suo rilievo pubblicistico (parere n. 3951/2014 del 10 dicembre 2014 e parere 2148/2017 e del 11 ottobre 2017, rispettivamente all. 1.a e 1.b).

Resta inteso che, una volta concluso l’accordo sostitutivo, il potere amministrativo discrezionale esercitato dal Ministero tramite lo stesso deve ritenersi consumato e cristallizzato in seno al contenuto dell’accordo medesimo e alle obbligazioni da questo derivanti1.

Pertanto il rapporto sussistente tra operatori ippici e società di corsa, fermo restando le obbligazioni assunte da queste ultime negli accordi sostituivi ex art. 11 legge 241/1990 e gli ulteriori obblighi a cui sono soggette sulla base della normativa primaria e secondaria, è rimesso al contenuto dei contratti stipulati direttamente dalle parti.

È noto, infatti, che il codice civile ammette la stipulazione di contratti con contenuti differenti alle fattispecie contrattuali tipiche purché siano volti al perseguimento di interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico, non siano contrari alle norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume (art. 1322 c.c.) e sempre che – in un caso come quello di specie –tengano conto dei vincoli e degli obblighi posti in capo alle società di corse anche alla luce dell’accordo sostitutivo concluso con il Ministero .

I contratti stipulati tra gli operatori ippici e le società sembrerebbero, quindi, qualificabili come contratti atipici che, prescindendo dal nomen iuris adottato nei singoli casi, appaiono sostanzialmente preordinati all’utilizzo di spazi e all’erogazione di servizi accessori.

I suddetti contratti, nel rispetto delle condizioni sopra indicate, costituiscono una base solida per definire il perimetro dei diritti, degli obblighi e delle responsabilità delle parti medesime. Essi inoltre:

  1. non prevedono la semplice cessione di uno spazio, poiché comprendono anche la fornitura di attrezzature e servizi accessori che rappresentano l’aspetto più significativo dell’accordo. Inoltre i contratti, oltre a fornire una descrizione dettagliata degli spazi, delineerebbero i servizi aggiuntivi forniti come, a titolo esemplificativo, un supporto tecnico, i servizi di pulizia e la sicurezza. Gli accordi potrebbero, inoltre, includere disposizioni relative alla personalizzazione degli spazi per consentire all’utilizzatore di adattarli alle proprie esigenze;
  2. sono più flessibili (per esempio la durata può essere concordata dalle parti, fermo restando quanto sopra rilevato in riferimento ai vincoli a cui sono soggette le società di corsa);
  3. da un punto di vista fiscale non prevedono la registrazione ed sono soggetti al pagamento dell’IVA.

Tutto ciò premesso, si ritiene che i servizi per i quali nulla è dovuto da parte degli operatori ippici siano esclusivamente quelli specificatamente delineati nel contratto concluso tra gli stessi e le società di corsa. Il contenuto dei contratti potrà essere liberamente determinato dalle parti interessate, nel rispetto della normativa primaria e secondaria e degli ulteriori vincoli a cui sono soggette le società di corsa. Dunque i servizi di impagliatura dei box di accoglienza, di utilizzo dei lavaggi e le ulteriori prestazioni erogate dalle società, in giornata di corse, per i cavalli non stanziali in ippodromo non afferiscono strettamente ai rapporti tra Ministero e le società suddette.

In considerazione di quanto sopra, si invitano i soggetti in indirizzo ad attenersi alla disciplina contrattualmente in essere o a stipulare appositi contratti all’interno dei quali dovranno essere individuati gli spazi e servizi per i quali non è dovuto alcun corrispettivo da parte dell’utilizzatore.

L’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

Il Direttore generale

Remo Chiodi